Enti pubblici vigilati e Enti di diritto privato controllati
L’Ordine non ha istituito, non vigila e non finanzia enti pubblici né controlla enti di diritto privato, dunque, non ha dati da pubblicare nella presente sottosezione.
Articolo 22, comma 1, lettera a – Articolo 22 , comma 2, 3- Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato
L’Ordine non ha istituito, non vigila e non finanzia enti pubblici né controlla enti di diritto privato, dunque, non ha dati da pubblicare nella presente sottosezione.